Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici e'  legalmente  domiciliato
in Roma, via dei Portoghesi n.  12,  contro  la  Regione  Veneto,  in
persona  del  suo  Presidente  pro  tempore,  per   la   declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale degli articoli 12, comma 2, e  21,
commi 1, 2 e 3 della legge della Regione Veneto n. 12 del  27  maggio
2022 recante: «Disposizioni  di  adeguamento  ordinamentale  2022  in
materia di politiche  sanitarie  e  di  politiche  sociali»  come  da
delibera del Consiglio dei ministri in data 21 luglio 2022 
 
                                Fatto 
 
    In data  27  maggio  2022  e'  stata  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 65 la legge regionale n. 12 del  27
maggio 2022, recante «Disposizioni di adeguamento ordinamentale  2022
in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali». 
    La normativa dettata dall'art. 12, comma 2, della suddetta  legge
collide con gli articoli 3 e 117, comma  3,  della  Costituzione;  la
normativa dettata dall'art. 21, commi  1  e  2,  della  stessa  legge
regionale collide con gli articoli 3 e 117, commi 2, lettera l), e  3
della Costituzione; la normativa dettata dall'art. 21, comma 3, della
stessa legge regionale collide con gli articoli 3  e  117,  commi  2,
lettera a) e lettera l), e 3 della Costituzione. 
    Cio' per le seguenti ragioni in diritto. 
1. Quanto all'art. 12, comma 2, legge regionale Veneto n. 12  del  27
maggio 2022 
Violazione degli articoli 3 e 117, comma 3, della Costituzione. 
    La norma impugnata si pone  in  contrasto  con  il  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione  e  con  i  principi
fondamentali  dettati  dal  legislatore  statale  nelle  materie   di
competenza  concorrente  della  «tutela   della   salute»   e   delle
«professioni» di cui all'art. 117, comma 3, della  Costituzione,  con
riferimento all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre  2018,
n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12, come modificato  dall'art.  12,  comma  3-bis,  lettera  a),  del
decreto-legge 24 marzo 2022,  n.  24,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  19  maggio  2022,  n.  52;  all'art.  2-quinquies   del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; all'art. 24, comma 3, del  decreto
legislativo 17 agosto 1999 n. 368. 
    Tanto, per le ragioni che qui di seguito si esporranno. 
    L'art. 12, comma 2, della legge della Regione Veneto  n.  12  del
2022 modifica l'allegato alla legge regionale 28  dicembre  2018,  n.
48,  «Piano  socio   sanitario   regionale   2019-2023»;   attraverso
l'inserimento di un paragrafo rubricato «Incremento del massimale  di
scelte degli incarichi temporanei di assistenza primaria assegnati ai
medici in formazione specifica in medicina generale» al capitolo XIII
della seconda parte del citato allegato. 
    Il  paragrafo  cosi'  inserito   recita:   «In   relazione   alla
contingente carenza di medici di medicina generale,  aggravata  dagli
effetti della recente emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di
garantire i livelli essenziali di  assistenza  e  di  scongiurare  la
possibilita' di interruzioni  di  pubblico  servizio  nell'assistenza
territoriale, le aziende del  servizio  sanitario  regionale  possono
prevedere nelle convenzioni concernenti gli incarichi  temporanei  di
assistenza  primaria  assegnati  ai  medici  iscritti  al  corso   di
formazione specifica in medicina generale un massimale di scelte fino
ad  un  massimo  di  mille  assistiti  per  il  primo  anno,   e   di
milleduecento assistiti per gli anni successivi al primo. Le  ore  di
incarico  di  assistenza  primaria   risultanti   dalla   convenzione
sottoscritta dal medico iscritto al corso di formazione specifica  in
medicina generale con l'azienda saranno computabili  quali  attivita'
pratiche del corso». 
    Tale possibilita', consentita  dalla  disposizione  regionale  ai
medici che frequentano il corso di formazione specifica  in  medicina
generale, di assumere gli  incarichi  ivi  previsti  costituisce  una
deroga ai principi generali a mente dei quali  la  partecipazione  al
corso di formazione e' incompatibile con lo svolgimento di  attivita'
lavorative. 
    Attualmente la normativa  statale  consente  solo  due  possibili
deroghe   al   principio   generale   dell'incompatibilita':   l'art.
2-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
24 aprile 2020, n. 27, prevede infatti: 
        «1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
come stabilita dalla delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, ai medici iscritti al corso di formazione  in  medicina
generale e' consentita l'instaurazione di un rapporto convenzionale a
tempo determinato con il Servizio  sanitario  nazionale.  Le  ore  di
attivita' svolte dai suddetti  medici  devono  essere  considerate  a
tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da  computare  nel  monte
ore  complessivo,  previsto  dall'art.  26,  comma  1,  del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
        2. Per la durata dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,
come stabilita dalla delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  31
gennaio 2020, i laureati in medicina  e  chirurgia  abilitati,  anche
durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di
formazione specifica in medicina generale possono assumere  incarichi
provvisori  o  di  sostituzione  di  medici  di   medicina   generale
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere  iscritti
negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e
occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Le ore
di attivita' svolte dai suddetti medici devono essere  considerate  a
tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da  computare  nel  monte
ore  complessivo  previsto  dall'art.  26,  comma  1,   del   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368. In caso di assunzione di incarico
provvisorio che comporti l'assegnazione di  un  numero  di  assistiti
superiore a ottocento, l'erogazione della borsa di studio e' sospesa.
Il  periodo  di   attivita',   svolto   dai   medici   specializzandi
esclusivamente durante lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini
del ciclo di studi  che  conduce  al  conseguimento  del  diploma  di
specializzazione. Le universita', ferma restando la durata legale del
corso, assicurano il recupero delle attivita' formative,  teoriche  e
assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi
previsti». 
    Le previsioni dei commi  sopra  riportati  sono  state  prorogate
dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,
convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. 
    L'art. 9, comma 1,  del  decreto-legge  n.  135  del  2018,  come
modificato  dal  dall'art.  12,  comma   3-bis,   lettera   a),   del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, al fine di far fronte alla carenza
registrata sul territorio nazionale, dispone: 
        «Fino al 31 dicembre  2024,  in  relazione  alla  contingente
carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una  revisione
complessiva del relativo sistema di formazione specifica  i  laureati
in  medicina  e  chirurgia  abilitati  all'esercizio   professionale,
iscritti al corso  di  formazione  specifica  in  medicina  generale,
possono partecipare all'assegnazione degli  incarichi  convenzionali,
rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro  assegnazione
e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in  possesso
del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi  titolo,
diritto all'inserimento nella  graduatoria  regionale,  in  forza  di
altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione  degli  incarichi
per l'emergenza sanitaria territoriale,  il  requisito  del  possesso
dell'attestato  d'idoneita'  all'esercizio  dell'emergenza  sanitaria
territoriale. Il mancato  conseguimento  del  diploma  di  formazione
specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di
rispettiva frequenza fatti salvi i periodi  di  sospensione  previsti
dall'art. 24, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.
368, comporta la  cancellazione  dalla  graduatoria  regionale  e  la
decadenza dall'eventuale incarico assegnato». 
    Al comma 2, l'art. 9 cit. precisa: «Per le finalita'  di  cui  al
comma 1, le regioni e le province autonome, nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'art. 24, comma 3, del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368, prevedono la limitazione del massimale degli  assistiti
in carico fino a mille assistiti, anche con il supporto dei tutori di
cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 368 del  1999,  o
del monte ore settimanale e possono organizzare i corsi anche a tempo
parziale, garantendo  in  ogni  caso  che  l'articolazione  oraria  e
l'organizzazione delle attivita' assistenziali non  pregiudichino  la
corretta partecipazione alle attivita'  didattiche  previste  per  il
completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
Le ore di attivita' svolte dai medici assegnatari degli incarichi  ai
sensi del compia I devono essere  considerate  a  tutti  gli  effetti
quali attivita' pratiche, da  computare  nel  monte  ore  complessivo
previsto dall'art. 26, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368
del 1999». 
    Le summenzionate  disposizioni  statali  sono  norme  di  stretta
applicazione, in quanto  hanno  carattere  speciale  ed  eccezionale,
essendo ancorate ad una situazione contingente e temporanea  qual  e'
la  carenza  dei  medici  di   medicina   generale   registrata,   in
particolare, durante la pandemia da COVID-19. 
    Dette norme, invero, indicano in modo puntuale e circostanziato i
presupposti in  presenza  dei  quali  e'  consentito  ai  medici  che
frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale  di
assumere,  rispettivamente,  «incarichi  temporanei»  come   definiti
nell'ambito dell'ACN di settore (art. 9, decreto-legge n.  135/2018),
che si trasformano in incarichi a  tempo  indeterminato  a  decorrere
dalla data di conseguimento del diploma di  formazione  specifica  in
medicina  generale  e  incarichi  a  tempo  determinato,   «incarichi
provvisori o di sostituzioni» (art. 2-quinquies  -  decreto-legge  n.
8/2020), che il medico ricopre limitatamente al  periodo  di  assenza
del titolare. 
    Allo scopo di non pregiudicare l'attivita' formativa  del  medico
in formazione, peraltro,  il  legislatore  statale,  nell'ipotesi  di
incarichi temporanei ex art. 9, del  decreto-legge  n.  135/2018,  ha
previsto  un  limite  di  mille  assistiti;  per  l'ipotesi  in   cui
l'incarico  provvisorio  comporti  l'assegnazione  di  un  numero  di
assistiti  superiore  a  ottocento,   e',   comunque,   prevista   la
sospensione della borsa di studio. 
    Cio' posto, le disposizioni introdotte dalla Regione Veneto,  nel
disciplinare  gli  incarichi  temporanei   di   assistenza   primaria
assegnati ai medici iscritti al  corso  di  formazione  specifica  in
medicina generale prevedono un  massimale  di  scelte  fino  a  mille
assistiti per il primo anno, e di  milleduecento  assistiti  per  gli
anni successivi al primo. 
    E' dunque evidente come esse si discostino dalle disposizioni  di
cui  all'art.  9  cit.;  tanto  integra  la  violazione  di  principi
fondamentali  dettati   dal   legislatore   statale   nelle   materie
concorrenti  della  «tutela  della  salute»  e  delle  «professioni»,
ingenerando il rischio dell'erogazione di  prestazioni  sanitarie  di
livello non adeguato ed incidendo sul percorso formativo del  medico;
nella misura in  cui  la  norma  introduce  un  regime  diversificato
rispetto alle norme statali suindicate, la stessa  evidenzia  profili
di criticita' anche in relazione al principio di eguaglianza (art.  3
Costituzione), il quale implica che le regole fondamentali di diritto
che disciplinano i rapporti di cui trattasi siano omogenee  su  tutto
il territorio nazionale. 
2. Quanto all'art. 21, commi 1 e 2, legge regionale Veneto n. 12  del
27 maggio 2022 
Violazione degli articoli 3 e 117, commi 2, lettera  l),  e  3  della
Costituzione. 
    L'art. 21, comma 1, della legge della Regione Veneto  n.  12  del
2022 prevede: «Al fine di garantire  la  continuita'  nell'erogazione
dei livelli essenziali  di  assistenza  nell'ambito  del  sistema  di
emergenza-urgenza, il comma 1 dell'art. 23 della legge  regionale  24
gennaio 2020, n. I "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in
materia di politiche sanitarie e di politiche sociali"  e'  prorogato
fino al 31 gennaio 2024. Il servizio  previsto  dal  comma  medesimo,
comprovato  da  contratti  a  tempo  determinato,  da  contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa, da rapporti in  convenzione
o da  altre  forme  di  rapporto  di  lavoro  flessibile,  ovvero  le
attivita' documentate da un  numero  di  ore  equivalente  ad  almeno
quattro anni di servizio del personale medico del Servizio  sanitario
nazionale a tempo  pieno,  anche  non  continuative,  possono  essere
maturati fino al 30 giugno 2022 e nei quindici anni precedenti presso
i servizi di emergenza-urgenza  ospedalieri  del  Servizio  sanitario
nazionale». 
    Il richiamato art. 23, comma 1, della legge regionale  n.  1  del
2020 a sua volta stabilisce: «1. Al fine di garantire la  continuita'
nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito  del
sistema  di  emergenza-urgenza,  il  personale  medico  del  servizio
sanitario regionale  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, abbia  maturato,  negli  ultimi  dieci  anni,  almeno
quattro anni di  servizio,  anche  non  continuativo,  comprovato  da
contratti  a  tempo  determinato,  da  contratti  di   collaborazione
coordinata e continuativa o da altre  forme  di  rapporto  di  lavoro
flessibile,  ovvero  un  documentato  numero  di  ore  di   attivita'
equivalente ad almeno quattro anni di servizio del  personale  medico
del  Servizio  sanitario  nazionale  a   tempo   pieno,   anche   non
continuative, presso i servizi di emergenza-urgenza  ospedalieri  del
Servizio  sanitario  regionale,  accede  alle  procedure  concorsuali
indette dagli enti  del  Servizio  sanitario  regionale  fino  al  31
dicembre  2021,  per  la  disciplina   di   "Medicina   e   chirurgia
d'accettazione e d'urgenza", ancorche' non sia in possesso di  alcuna
specializzazione.  2.  Una  volta  assunti,  i  medici  accedono   in
soprannumero   alla   scuola   di   specializzazione   in    medicina
d'emergenza-urgenza, sulla base di specifici protocolli d'intesa  tra
regione e universita' ove ha sede la scuola di  specializzazione  per
la disciplina del numero di  posti  attivabili,  delle  modalita'  di
frequenza al corso  di  specializzazione,  dello  svolgimento  presso
l'universita'  delle  attivita'  teoriche  e  presso   l'azienda   di
appartenenza delle attivita' pratiche e di tirocinio».  Il  combinato
disposto delle citate disposizioni regionali non e' in linea  con  le
regole  che  governano  il  pubblico  concorso  per  l'accesso   alla
dirigenza sanitaria, dettate  dall'art.  15,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992:  «alla  dirigenza  sanitaria  si  accede
mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483,
ivi compresa la possibilita' di accesso con una  specializzazione  in
disciplina affine [...]». 
    L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483  del
1997, a sua volta, individua i requisiti di  ammissione  al  concorso
per titoli  ed  esami  per  il  primo  livello  dirigenziale  medico,
precisando: «i requisiti specifici di ammissione al concorso  sono  i
seguenti: 
        a) laurea in medicina e chirurgia; 
        b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; 
        c)  iscrizione  all'albo  dell'ordine  dei  medici-chirurghi,
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto  a
quella di scadenza del bando». 
    Pur se le norme regionali proposte si prefiggono  l'obiettivo  di
fronteggiare la nota carenza  di  personale  medico  nei  servizi  di
emergenza  urgenza,  esse  tuttavia  -  laddove  prevedono  procedure
concorsuali per il reclutamento di dirigenti medici  che  prescindono
dalla verifica del possesso del requisito  della  specializzazione  -
finiscono con l'incidere sulle condizioni - previste dalla  normativa
nazionale - che assicurano il buon andamento  dell'amministrazione  e
la qualita'  dell'attivita'  assistenziale  erogata  nei  servizi  di
emergenza-urgenza. 
    Rileva, infatti, in tale prospettiva  «la  stretta  inerenza  che
tutte le norme  in  questione  presentano  con  l'organizzazione  del
Servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni  per
la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime
condizionate,  sotto  molteplici  aspetti,  dalla  capacita',   dalla
professionalita' e  dall'impegno  di  tutti  i  sanitari  addetti  ai
servizi. Alla stregua di tali considerazioni e  facendo  applicazione
del criterio - gia' utilizzato da questa  Corte  con  riferimento  ad
altre ipotesi  nelle  quali  si  e'  ravvisata  una  "concorrenza  di
competenze" - che tende  a  valorizzare  "l'appartenenza  del  nucleo
essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che  ad
altre" (sentenza  n.  50  del  2005),  deve  ritenersi  che  l'ambito
materiale interessato  dalle  disposizioni  in  esame  sia,  appunto,
quello della "tutela della salute"» (Corte  costituzionale,  sentenza
n. 181/2006). 
    Si richiama, altresi', la sentenza della Corte costituzionale  n.
38 del 2020, con la  quale  e'  stato  dichiarato  costituzionalmente
illegittimo,  per  violazione   dell'art.   117,   comma   3,   della
Costituzione, l'art. 135 della legge regionale  Piemonte  n.  19  del
2018, che consentiva al  personale  medico,  in  servizio  presso  le
strutture del sistema di  emergenza-urgenza  territoriale  118  delle
Aziende sanitarie regionali e con un'anzianita' lavorativa di  almeno
tre anni, ma privo dell'attestato di formazione in medicina generale,
di  accedere  alle  procedure   di   assegnazione   degli   incarichi
convenzionali  a   tempo   indeterminato   nell'emergenza   sanitaria
territoriale. 
    Nello specifico, la Corte costituzionale, in  quell'occasione  ha
ritenuto che l'art. 21 del decreto legislativo n. 368 del 1999  -  in
base al quale per l'esercizio dell'attivita' di  medico  chirurgo  di
medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale  (SSN)
e' necessario il possesso del  diploma  di  formazione  specifica  in
medicina generale - venisse in rilievo quale  principio  fondamentale
della legislazione statale in materia, considerata  l'importanza  che
la formazione del medico  assume  ai  fini  dello  svolgimento  delle
relative funzioni. 
    A parere della  Consulta,  la  norma  impugnata  dal  Governo  in
quell'occasione, sebbene si prestasse ad incidere su  una  pluralita'
di  materie,  andava  ascritta,  per  la  sua  stretta  inerenza  con
l'organizzazione del Servizio sanitario regionale, con  prevalenza  a
quella della «tutela della salute», nella quale spetta allo Stato  la
fissazione dei principi fondamentali. 
    Le criticita'  evidenziate  riguardo  alla  norma  regionale  qui
impugnata, che proroga di  ulteriori  tre  anni  la  possibilita'  di
indire   procedure   concorsuali   per    assumere    medici    senza
specializzazione,  destinati  a  prestare  servizio  negli  enti  del
servizio sanitario regionale anche a tempo indeterminato  (dunque  in
maniera stabile), sono aggravate dalla circostanza che la proroga  in
questione e' accompagnata dalla contestuale abrogazione  -  ad  opera
dell'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 12  del  2022  -  del
comma 2 dell'art. 23 della legge n. 1 del 2020, la  quale  disponeva:
«2. Una volta assunti, i medici accedono in soprannumero alla  scuola
di specializzazione in medicina d'emergenza-urgenza,  sulla  base  di
specifici protocolli d'intesa tra regione e universita' ove  ha  sede
la scuola di specializzazione per la disciplina del numero  di  posti
attivabili,   delle   modalita'   di   frequenza    al    corso    di
specializzazione,  dello  svolgimento  presso   l'universita'   delle
attivita' teoriche e presso l'azienda di appartenenza delle attivita'
pratiche e di tirocinio». 
    Il mantenimento di tale previsione avrebbe consentito quanto meno
di attenuare gli effetti della portata derogatoria della disposizione
in esame, nella misura in cui garantiva comunque il contestuale avvio
del necessario percorso formativo attraverso l'immediato  accesso  in
sovrannumero  al   corso   di   specializzazione   in   medicina   di
emergenza-urgenza. 
    Pertanto, i commi 1 e 2 dell'art. 21 della  legge  della  Regione
Veneto n. 12 del 2022 si pongono in  contrasto  con  le  disposizioni
legislative statali vigenti, che prevedono quale requisito  specifico
per l'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale  il  possesso
della specializzazione nella  disciplina  di  «Medicina  e  chirurgia
d'accettazione  e  d'urgenza»,  con  riferimento  a  quanto  disposto
dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo  n.  502  del  1992  e
dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n.  483  del
1997,  in  contrasto  con  i  principi   fondamentali   dettati   dal
legislatore statale nella materia  concorrente  della  «tutela  della
salute» di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    Essi sono altresi' in contrasto con il principio  di  uguaglianza
di  cui  all'art.  3   della   Costituzione,   che   appare   violato
dall'introduzione di un regime di accesso alle procedure  concorsuali
diversificato per la sola regione  rispetto  quello  stabilito  dalle
norme nazionali, e  con  l'art.  117,  comma  2,  lettera  1),  della
Costituzione, sulla competenza esclusiva dello Stato  in  materia  di
ordinamento civile, pure attinta  dalla  disposizione  qui  censurata
che, in effetti, involge anche la disciplina del rapporto  di  lavoro
dei sanitari,  per  l'appunto  rientrante  nell'ordinarnento  civile,
riservato al legislatore statale. 
3. Quanto all'art. 21, comma 3, legge regionale Veneto n. 12  del  27
maggio 2022 
Violazione degli articoli 3 e 117, commi 2, lettera a) e lettera  l),
e 3 della Costituzione 
    L'art. 21, comma 3, della legge della Regione Veneto  n.  12  del
2022 prevede che, per il triennio 2022-2024, i laureati in medicina e
chirurgia abilitati, anche durante la loro  iscrizione  ai  corsi  di
specializzazione, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo
17 agosto 1999,  n.  368  «Attuazione  della  direttiva  93/16/CE  in
materia  di  libera  circolazione   dei   medici   e   di   reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e  delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
direttiva  93/16/CE»,  possono  prestare,  al  di  fuori  dell'orario
dedicato   alla   formazione   specialistica   e    fermo    restando
l'assolvimento degli obblighi formativi, attivita' di supporto presso
i servizi di emergenza-urgenza  ospedalieri  del  Servizio  sanitario
regionale tramite contratti libero professionali o di  collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile. 
    Tale disposizione regionale introduce una deroga al regime  delle
incompatibilita' previste per il medico in formazione  specialistica,
consentendo   allo   specializzando   di   prestare,   in    aggiunta
all'attivita'  formativa  di  medico  in   formazione   specialistica
prevista a tempo pieno, ulteriori attivita' di supporto ai servizi di
emergenza urgenza che si pongono - per quanto la disposizione intenda
far salve le disposizioni del decreto legislativo n. 368 del  1999  -
in contrasto con la disciplina prevista  dall'art.  40  del  medesimo
decreto legislativo n. 368 del 1999 (1) . 
    La previsione del comma 3 dell'art. 21 della legge della  Regione
Veneto n. 12/2022 determina disparita' di  trattamento  nella  platea
dei medici, delineando - in combinato disposto con  il  comma  1  del
medesimo art. 21  -  un  canale  di  accesso  alla  professione  che,
prescindendo dal  possesso  della  specializzazione  medica,  risulta
irragionevolmente diverso da quello previsto su tutto  il  territorio
nazionale,  con  una  deroga,  limitata  al  territorio  veneto,  del
principio generale di esclusivita' della  specializzazione  stabilito
dalla  legge  dello  Stato:  cio'  in  violazione  del  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. 
    Ancora, le disposizioni regionali intervengono a disciplinare una
materia di diretta derivazione europea, nella misura in  cui  -  come
detto sopra - si rendono incompatibili con disposizioni contenute nel
decreto legislativo n. 368/1999, recante «Attuazione della  direttiva
93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di  reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e  delle
direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che  modificano  la
direttiva 93/16/CE» (segnatamente, con  l'art.  40),  con  incidenza,
quindi, anche sulla sfera di competenza  esclusiva  dello  Stato,  in
violazione dell'art. 117, comma 2, lettera a), della Costituzione. 
    Pertanto, l'art. 21, comma 3, della legge della regione Veneto n.
12 del 2022, con riferimento  a  quanto  disposto  dall'art.  40  del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si pone in contrasto  con
il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione,  ma
anche con l'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione,  sulla
competenza esclusiva dello Stato in  materia  di  ordinamento  civile
nella misura in cui investe la materia del  rapporto  di  lavoro  dei
sanitari, nonche' con i principi fondamentali dettati dal legislatore
statale nella materia concorrente della «tutela della salute» di  cui
all'art. 117, comma 3, della Costituzione. 
    Per le ragioni e nei termini suesposti, gli articoli 12, comma  2
e 21, commi 1, 2 e 3 della legge regionale Veneto n. 12 del 27 maggio
2022, devono essere dichiarati incostituzionali. 

(1) «1. Per la durata della formazione a tempo  pieno  al  medico  e'
    inibito l'esercizio di attivita' libero-professionale all'esterno
    delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed
    ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio  sanitario
    nazionale o enti e istituzioni  pubbliche  e  private.  L'impegno
    richiesto per  la  formazione  specialistica  e'  pari  a  quello
    previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale
    a tempo  pieno,  assicurando  la  facolta'  dell'esercizio  della
    libera professione intrainuraria.  2.  Il  medico  in  formazione
    specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico  impiego,  e'
    collocato,  compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  in
    posizione di aspettativa senza assegni, secondo  le  disposizioni
    legislative contrattuali vigenti. Il periodo  di  aspettativa  e'
    utile ai fini della progressione di carriera e  del  trattennento
    di quiescenza e di  previdenza.  3.  Gli  impedimenti  temporanei
    superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per  servizio
    militare,  gravidanza  e  malattia,  sospendono  il  periodo   di
    formazione, fermo restando che l'intera sua durata non e' ridotta
    a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni
    in materia di tutela  della  gravidanza  di  cui  alla  legge  30
    dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni, nonche' quelle
    sull'adempimento del servizio  militare  di  cui  alla  legge  24
    dicembre  1986,  n.  958  e  successive  modificazioni.  4.   Non
    determinano interruzione della formazione, e  non  devono  essere
    recuperate, le  assenze  per  motivi  personali,  preventivamente
    autorizzate salvo causa  di  forza  maggiore,  che  non  superino
    trenta   giorni   complessivi   nell'anno   accademico   e    non
    pregiudichino il raggiungimento  degli  obiettivi  formativi.  In
    tali casi non vi e' sospensione del trattamento economico di  cui
    all'art. 39, comma 3. 5. Durante i periodi di  sospensione  della
    formazione di cui al comma 3, al  medico  in  formazione  compete
    esclusivamente  la  parte   fissa   del   trattamento   economico
    limitatamente ad un periodo di tempo complessivo  massimo  di  un
    anno oltre quelli previsti dalla  durata  legale  del  corso.  6.
    Nell'ambito dei rapporti di collaborazione  didattico-scientifica
    integrata  tra  universita'  italiane  ed  universita'  di  Paesi
    stranieri, la formazione specialistica puo'  svolgersi  anche  in
    strutture  sanitarie  dei  predetti  Paesi,  in  conformita'   al
    programma formativo personale del medico  e  su  indicazione  del
    consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto  dall'art.
    12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
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